Sez. II
Art. 80
Attribuzione del giudizio di idoneità
In vigore dal 22 nov 2022
1. Il giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall', comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, previsto dagli , comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000 al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di Servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del Servizio Didattica, il funzionario di cui all', comma 1, del presente regolamento.
2. I giudizi di idoneità di cui al comma 1 devono essere motivati e sono espressi in conformità ai seguenti parametri:
a) qualità morali: è valutata la profonda e leale adesione ai valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici funzionari;
b) doti di equilibrio: è valutata la capacità di controllare le reazioni nei vari contesti;
c) senso del dovere e di responsabilità: è valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilità gli impegni attinenti al proprio ruolo;
d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonché delle regole di comportamento della Scuola;
e) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: sono valutate le capacità di analizzare i contesti e le situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attività rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse disponibili;
f) adattabilità al lavoro di gruppo: è valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;
g) abilità comunicative: è valutata la capacità di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti;
h) rendimento negli studi: è parametrato secondo la media complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all', tenendosi conto altresì delle lodi ottenute;
i) qualità fisiche: è valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso;
l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di apposite prove previste dal Piano della formazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola può avvalersi, tra l'altro:
a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui all', comma 5, lettera b);
b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione della verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite;
c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si è svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli , qualora previsto, del presente regolamento.
4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da zero a tre per ogni singolo parametro.
5. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a diciotto trentesimi. L'idoneità non è in ogni caso conseguita, a prescindere dal punteggio riportato, qualora il frequentatore abbia ottenuto il punteggio di zero anche in un solo parametro.
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