Sez. II

Art. 82

Graduatoria finale

In vigore dal 22 nov 2022
1. La graduatoria finale dei corsi di cui al Capo II è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5. 2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di trenta e di settanta. 3. Il voto finale del corso è formato dalla media, espressa in centodecimi e attribuita tra un minimo di sessantasei e un massimo di centodieci, dei voti riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal Piano della formazione, cui è sommato il punteggio attribuito all'esame finale secondo i seguenti parametri: a) cinque punti per una valutazione di trenta trentesimi; b) quattro punti per una valutazione di ventinove trentesimi; c) tre punti per una valutazione di ventotto trentesimi; d) due punti per una valutazione di ventisette trentesimi; e) un punto per una valutazione di ventisei trentesimi; f) zero punti per una valutazione compresa tra diciotto e venticinque trentesimi. 4. Ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione straordinaria, cui il frequentatore è stato ammesso per insufficiente profitto, è attribuito il voto di diciotto trentesimi. 5. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di: a) 0,90 punti per la valutazione da ventidue a venticinque trentesimi; b) 1,80 punti per la valutazione da ventisei a ventinove trentesimi; c) 2,80 punti per la valutazione di trenta trentesimi.
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