Capo II
Art. 84
Articolazione del corso
In vigore dal 22 nov 2022
1. Il corso è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal Piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneità, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
4. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal Piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
5. Ai sensi dell', comma 1-bis, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i commissari frequentatori che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.
Storico versioni
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