Capo I

Art. 5

Commissioni esaminatrici

In vigore dal 22 nov 2022
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai Titoli II e III sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e sono composte: a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia e per il concorso per la promozione a vice questore aggiunto: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame; b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica dirigenziale non superiore a primo dirigente tecnico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame; c) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da due medici della carriera dei medici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame. La Commissione è integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico, esperto nelle specializzazioni indicate nel bando di concorso; d) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza che la presiede, da un medico della carriera dei medici veterinari della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame; e) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori: da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due docenti in materie giuridiche di scuola secondaria di secondo grado; f) per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici: da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o qualifiche equiparate che la presiede, da due funzionari della Polizia di Stato di cui uno appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia ed uno alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica, rispettivamente, non inferiore a vice questore aggiunto e a direttore tecnico capo, da due docenti di scuola secondaria di secondo grado nelle materie relative a ciascuno dei profili professionali messi a concorso e da uno o più esperti nelle materie relative ai profili professionali messi a concorso con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico o medico principale della Polizia di Stato; g) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a primo dirigente; h) per i concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a primo dirigente tecnico; i) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a primo dirigente e da due docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado; l) per i concorsi e le altre procedure di reclutamento per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici: da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico che la presiede, da due funzionari con qualifica non superiore a primo dirigente tecnico e da due docenti di ruolo di scuola secondaria di secondo grado. 2. Salvo motivata impossibilità, i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale delle commissioni esaminatrici. 3. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto in lingua inglese e, ove non sia già componente, con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia esperto in informatica. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della Commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri. 5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all' possono avvalersi di personale di supporto. 7. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della Commissione esaminatrice. 8. Il presidente ed i componenti della Commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianità o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico è rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato. 9. La disciplina dei lavori delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli ed alle carriere della Polizia di Stato è contenuta nelle apposite «Linee guida» adottate con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza o, per sua delega, del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
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Commissioni esaminatrici (Art. 5 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo