Capo I
Art. 3
Bando di concorso
In vigore dal 22 nov 2022
1. I concorsi sono indetti con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. I concorsi pubblici sono indetti su base nazionale e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con avviso di pubblicazione sul sito; i bandi relativi ai concorsi interni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione sul sito.
3. Nel decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 1, oltre ai requisiti di partecipazione richiesti, sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso suddivisi, per i concorsi per l'accesso al ruolo del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per ciascun settore e profilo professionale, con la precisazione che è possibile presentare domanda di partecipazione solo con riferimento ad un profilo professionale tra quelli messi a concorso. Nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, il bando deve indicare anche il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo;
b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera e);
c) i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dal concorso;
d) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;
e) i documenti prescritti;
f) il titolo di studio richiesto e le eventuali specializzazioni, abilitazioni all'esercizio professionale e le iscrizioni ai relativi albi;
g) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione sul sito del diario delle prove che ha valore di notifica a tutti gli effetti;
h) il numero dei candidati da convocare per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta;
i) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;
l) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche maggiormente diffuse, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
n) i titoli valutabili e i relativi punteggi, nell'ambito delle categorie di titoli indicati nel presente regolamento per ciascun concorso e le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione;
o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all', commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e all', comma 14, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
p) gli esercizi che i candidati devono eseguire per l'accertamento dell'efficienza fisica per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e alla carriera dei funzionari di Polizia;
q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-3