Capo I

Art. 7

Valutazione dei titoli

In vigore dal 22 nov 2022
1. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorchè aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo, non rileva ai fini del concorso. 2. Il punteggio attribuito nella valutazione dei titoli non può superare un terzo della votazione massima conseguibile complessivamente nelle prove d'esame. 3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali, allegate ai relativi verbali, di cui costituiscono parte integrante, con sottoscrizione anche digitale. Tutta la documentazione deve essere conservata, per l'intera durata della procedura concorsuale, in aree di deposito, sia digitale che fisico, accessibili alla sola Commissione esaminatrice. 4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame e gli accertamenti di efficienza fisica e di idoneità psico-fisica ed attitudinale, qualora previsti. 5. Il candidato deve inviare i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili secondo le modalità indicate dal bando di concorso. 6. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza mette a disposizione della Commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato, se non già in possesso dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 7. Ai fini della valutazione dei titoli professionali, per i concorsi interni, si applicano i seguenti criteri: a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purchè non siano stati svolti nel medesimo contesto temporale; b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; c) tra due o più servizi contemporanei è valutato solo quello più favorevole al candidato; d) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per il ruolo o la carriera per la quale si concorre. 8. Non sono in ogni caso oggetto di valutazione: a) i titoli che non sono previsti dal bando di concorso, indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e riportati nella scheda di validazione compilata dall'Ente matricolare di competenza e sottoscritta dal candidato; b) i servizi anteriori e i titoli di studio prodromici a quelli eventualmente prescritti per l'accesso al concorso; c) le attestazioni di lodevole servizio; d) le attività svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione.
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