Capo II
Art. 12
Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte
In vigore dal 22 nov 2022
1. La Commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede, predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della Commissione esaminatrice e dal segretario.
3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della Commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta dando lettura della traccia estratta e, successivamente, delle altre due tracce non estratte.
4. Se le prove si svolgono in più sedi, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il presidente della Commissione esaminatrice, dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le tracce della prova d'esame e ad estrarre a sorte quella oggetto della prova d'esame; quindi procede all'apertura della busta estratta e successivamente delle altre due buste e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro, per via informatica, della traccia estratta e delle altre due tracce non estratte ai presidenti dei comitati di vigilanza e indica l'orario della dettatura e di inizio ufficiale della prova d'esame.
5. Se la prova d'esame consiste in un questionario, il candidato estrae il questionario fra quelli preventivamente predisposti dalla Commissione esaminatrice, la cui correzione e attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-12