Capo II

Art. 13

Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

In vigore dal 22 nov 2022
1. Nel corso delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. 2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di altro componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, ovvero su moduli predisposti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza. 3. I candidati non possono utilizzare carta per scrivere diversa da quella di cui al comma 2, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, salvo quelli di cui al comma 4, nonché apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni cellulari, e qualsiasi altro strumento informatico, telematico e fotografico. 4. Ove previsto, possono essere consultati i codici, le leggi e i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, presentati prima della prova d'esame e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza. 5. Il concorrente che viola le disposizioni contenute nei commi precedenti, nelle «Modalità per lo svolgimento delle prove scritte» preventivamente pubblicate sul sito nella sezione dedicata al concorso e delle quali viene data lettura prima dell'inizio delle prove scritte, ovvero impartite dal presidente della Commissione esaminatrice, o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati hanno copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
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