Titolo II

Art. 18

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi

In vigore dal 22 nov 2022
1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Titolo sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) qualità di condotta previste dall' della legge 1° febbraio 1989, n. 53. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza; d) limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e) efficienza fisica, qualora prescritta, idoneità fisica, psichica e attitudinale prevista per l'accesso ai ruoli e alle carriere di cui al presente regolamento da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; f) titolo di studio prescritto, abilitazione all'esercizio della professione e relativa iscrizione all'albo, ove previsti. 2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che sono stati per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, destinatari della misura accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego prevista dall'articolo 32-quinquies del codice penale, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, che hanno subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o che hanno assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono, altresì, ammessi a partecipare ai concorsi coloro che: a) sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato; b) sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione; c) in analogia al disposto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare; resta ferma la previsione contenuta nell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. 4. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione: a) del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti per l'accesso che, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; b) dell'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, che può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purchè il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. 5. I requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell', comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. 6. I requisiti di efficienza fisica, qualora prescritta, e idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli , comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, agli , comma 2, e 25-bis, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e agli , comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità. 7. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, costituiscono causa di esclusione dai concorsi le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con la divisa indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni della personalità ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 8. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che partecipa a concorsi pubblici con riserva di posti per il passaggio o l'accesso ai ruoli o alle carriere superiori non è sottoposto alla ripetizione degli accertamenti medici, nè agli accertamenti psico-attitudinali per la parte già effettuata all'atto dell'ingresso nella Polizia di Stato. In ogni caso devono essere effettuati gli accertamenti medici previsti per l'accesso agli specifici ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, qualora il candidato appartenga ai ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e gli accertamenti psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli e alle carriere superiori. 9. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 10. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo