Titolo II

Art. 21

Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi

In vigore dal 22 nov 2022
1. L'archivio informatico dei quesiti contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all', comma 2, lettere a), c), d) ed e). 2. Per le materie d'esame indicate all', comma 2, lettere b) e f), il numero di quesiti è, complessivamente, di cinquemila per ciascun settore, ove previsto, ovvero ruolo indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. Per il settore di polizia scientifica l'archivio informatico è di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente regolamento. 3. I quesiti hanno un coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficoltà è attribuito in sede di formazione della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola è esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato sia assegnato un numero di domande di pari difficoltà. 4. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-21

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Modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi (Art. 21 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo