Titolo II
Art. 25
Composizione delle commissioni per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
In vigore dal 22 nov 2022
1. La Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a dirigente superiore, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore vice questore o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.
2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici è composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale con qualifiche non superiori a quella del presidente.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno-Comparto Ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni e da un segretario aggiunto.
6. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto, o con provvedimento successivo, sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-25