Sez. II
Art. 28
Prove d'esame
In vigore dal 22 nov 2022
1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, e una prova orale nelle materie, relative ad ogni ruolo, indicate nella Tabella 2.
2. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nella Tabella 2 e sulla conoscenza della lingua inglese accertata mediante la traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
5. La prova orale comprende, per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli e settori diversi dalla telematica, l'accertamento della conoscenza dell'informatica e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
6. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale.
7. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Storico versioni
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