Sez. IV

Art. 33

Prove d'esame

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) prima prova, congiuntamente o disgiuntamente: 1) patologia e semeiotica medica veterinaria; 2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria; 3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; 4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria; 5) fisiopatologia della riproduzione animale; b) seconda prova, congiuntamente o disgiuntamente: 1) clinica medica veterinaria; 2) clinica chirurgica veterinaria; 3) fisiologia della nutrizione animale; 4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente; 5) sanità pubblica veterinaria. 3. La Commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti: a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria; b) nutrizione ed alimentazione animale; c) allevamento e patologie degli equini; d) allevamento, igiene e benessere del cane; e) lingua inglese, consistente nella traduzione di un testo, dall'inglese all'italiano, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione. 5. Nel corso della prova orale è accertata, inoltre, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato, in media, una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nelle prove scritte e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. 7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data della prova orale. 8. La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-33

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Prove d'esame (Art. 33 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo