Sez. III
Art. 31
Titoli valutabili
In vigore dal 22 nov 2022
1. Oltre a quanto previsto dall', nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito:
a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2;
b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5;
2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito:
a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1;
b) settanta settantesimi con lode, punti 2;
3) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1;
4) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1;
5) master universitario, fino a punti 1;
6) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5.
B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie:
1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5;
2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4;
3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5;
4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2;
5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
Storico versioni
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