Sez. III

Art. 31

Titoli valutabili

In vigore dal 22 nov 2022
1. Oltre a quanto previsto dall', nei concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) CATEGORIA TITOLI DI STUDIO, fino a punti 8, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) laurea in medicina e chirurgia valutata in relazione al punteggio conseguito: a) da novantuno a centodieci centodecimi, fino a punti 2; b) centodieci centodecimi con lode, punti 2,5; 2) diploma di specializzazione universitaria per l'accesso alla carriera dei medici, valutato in relazione al punteggio conseguito: a) da sessantuno a settanta settantesimi, fino a punti 1; b) settanta settantesimi con lode, punti 2; 3) diplomi di specializzazione diversi da quello richiesto quale requisito per la partecipazione al concorso, fino a punti 1; 4) dottorato di ricerca, conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 1; 5) master universitario, fino a punti 1; 6) conoscenza di una o più lingue straniere, diversa dall'inglese, certificata da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5. B) CATEGORIA TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 12, suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 1) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, organismi di diritto pubblico), fino a punti 1,5; 2) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4; 3) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,5; 4) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 2; 5) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957, fino a punti 3.
Storico versioni

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