Sez. V
Art. 93
Articolazione del percorso di tirocinio operativo
In vigore dal 22 nov 2022
1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i commissari capo tecnici, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell', per lo svolgimento del tirocinio operativo, a Uffici e Reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per i commissari capo si applica quanto previsto dall', comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell', nell'ambito di coloro che hanno scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo essi sono assegnati a Uffici o Reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all', comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
3. I commissari capo e i commissari capo tecnici, ammessi al tirocinio operativo presso gli Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La frequenza delle attività previste dal regolamento del corso di dottorato è computata nell'orario di servizio.
4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
5. I commissari capo e i commissari capo tecnici tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all', comma 7, del decreto legislativo n. 334 del 2000 decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
Storico versioni
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