Capo III

Art. 96

Finalità e articolazione del corso

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli del decreto legislativo n. 334 del 2000 ad indirizzo prevalentemente professionale ha durata di un mese ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità, di carattere: a) tecnico, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei funzionari di Polizia; b) tecnico e gestionale, per il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia; c) sanitario, gestionale e giuridico, per il personale delle carriere dei medici di Polizia e dei medici veterinari di Polizia. 2. Il Piano della formazione può prevedere moduli differenziati in relazione alle specificità funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 3. I commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, i commissari capo tecnici, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-96

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo