Sez. IV

Art. 92

Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia

In vigore dal 22 nov 2022
1. I corsi possono includere un periodo applicativo, la cui durata è fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso gli uffici sanitari centrali e territoriali e mira al perfezionamento della formazione professionale e all'acquisizione dei criteri di gestione degli uffici della Polizia di Stato. 2. I medici frequentatori sono affidati ai Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario, che curano le modalità di applicazione dei frequentatori, eventualmente avvalendosi dei medici in servizio presso gli uffici operanti nel proprio ambito territoriale. 3. I medici frequentatori possono svolgere prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, salva l'attività di gestione degli Uffici sanitari ed i relativi aspetti amministrativi. 4. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, è considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attività di medico nel settore del lavoro, di cui all', comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5. Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei Direttori degli Uffici di coordinamento sanitario. 6. Si applicano le disposizioni di cui agli , commi 1, secondo periodo, 5 e 6, e 86, comma 3, del presente regolamento.
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