Capo III

Art. 97

Esame finale

In vigore dal 22 nov 2022
1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel Piano della formazione. 2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto». 3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza: a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi; b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi; c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi.
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Esame finale (Art. 97 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo