Capo IV

Art. 101

Valutazione del profitto

In vigore dal 22 nov 2022
1. La frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante modalità di verifica stabilite dal Piano della formazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 è espressa con un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto». 3. Nell'esame finale, il giudizio di cui al comma 2 è espresso in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza: a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi; b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi; c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi.
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