Capo IV
Art. 101
Valutazione del profitto
In vigore dal 22 nov 2022
1. La frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante modalità di verifica stabilite dal Piano della formazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 è espressa con un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
3. Nell'esame finale, il giudizio di cui al comma 2 è espresso in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
a) «segnalato profitto»: trenta trentesimi;
b) «buon profitto»: da ventisette a ventinove trentesimi;
c) «sufficiente profitto»: da diciotto a ventisei trentesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-101