Capo I
Art. 106
Prove d'esame
In vigore dal 22 nov 2022
1. I corsi di formazione si concludono con il superamento di un esame finale.
2. Il Piano della formazione può prevedere lo svolgimento di prove d'esame in relazione allo sviluppo del percorso formativo valide per la formazione della graduatoria finale.
3. Il contenuto delle prove d'esame e delle altre prove previste dal Piano della formazione, nonché gli strumenti e le modalità per la loro valutazione, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, sono predisposti dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica d'esame, qualora costituita.
4. Se il corso si svolge in più istituti di istruzione, le prove d'esame sono uguali per tutti gli istituti di istruzione; le prove scritte sono sostenute dai corsisti contemporaneamente, salvo eccezionali esigenze, in tutte le sedi.
5. I risultati delle prove d'esame sono pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto di istruzione ove si svolge il corso e in via telematica sul sito o sulla piattaforma utilizzata per lo svolgimento del corso.
Storico versioni
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