Capo II

Art. 111

Durata del corso

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il corso, della durata non inferiore a due anni, persegue obiettivi didattici indirizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori. Esso è finalizzato all'acquisizione dei crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nonché ad assicurare la formazione tecnico-professionale degli allievi vice ispettori quali agenti di pubblica sicurezza ed ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. 2. La durata effettiva del corso è stabilita, in ragione degli ordinamenti didattici, degli obiettivi e dell'offerta formativa del ciclo di studi finalizzato al riconoscimento di crediti formativi universitari di cui al comma 1, con il decreto con il quale il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza istituisce il corso di formazione. 3. Durante il corso gli allievi vice ispettori non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 4. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che hanno superato gli esami e le prove pratiche previsti dal Piano della formazione e ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia, prestano giuramento e sono nominati vice ispettori in prova, conseguendo le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell' del d.P.R. n. 335 del 1982.
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