Capo II
Art. 114
Graduatoria finale
In vigore dal 22 nov 2022
1. Oltre a quanto previsto dall', la graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun allievo vice ispettore formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto conseguito nel concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori, convertito in trentesimi con apposita tabella di conversione predisposta dalla Commissione d'esame o dalla Commissione unica di esame ove costituita;
b) dei voti conseguiti nelle prove scritte o orali;
c) del voto conseguito nell'esame finale.
2. L'allievo vice ispettore che ha superato la prova d'esame in sessione straordinaria a seguito del mancato superamento dell'esame in sessione ordinaria consegue, ai fini della graduatoria finale, una votazione pari alla media tra il voto riportato in sessione straordinaria e diciotto trentesimi.
3. Il punteggio di cui ai commi 1 e 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da diciassette a diciannove ventiquattresimi;
b) 0,50 punti per la valutazione da venti a ventidue ventiquattresimi;
c) 0,75 punti per la valutazione da ventitrè a ventiquattro ventiquattresimi.
4. A parità di punteggio complessivo, la precedenza è riconosciuta all'allievo vice ispettore che precede nella graduatoria del concorso.
Storico versioni
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