Sez. II

Art. 117

Tirocinio applicativo

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il periodo di tirocinio applicativo è finalizzato all'approfondimento delle materie e degli argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. Durante il tirocinio applicativo i vice ispettori partecipano alle attività degli Uffici e Reparti, in ambiti differenziati di impiego, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico, al fine di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento delle diverse attività e procedure. 3. Al termine del tirocinio applicativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, formula, per ciascuno degli allievi, una nota valutativa basata sui parametri di cui all', commi 2 e 3, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell' del d.P.R. n. 335 del 1982.
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Tirocinio applicativo (Art. 117 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo