Capo II
Art. 112
Prove d'esame
In vigore dal 22 nov 2022
1. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e dall', durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione.
2. La valutazione delle prove d'esame scritte o orali è espressa in trentesimi; le prove sono superate se l'allievo vice ispettore consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse.
3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di «idoneità» o «non idoneità», salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione.
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