Art. 112 · Prove d'esame
Capo II

Art. 112

34 / 138

Prove d'esame

In vigore dal 22 nov 2022
1. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e dall', durante il corso, gli allievi vice ispettori sostengono prove d'esame consistenti in prove scritte o orali e in prove pratiche sulle materie ed argomenti previsti dal Piano della formazione. 2. La valutazione delle prove d'esame scritte o orali è espressa in trentesimi; le prove sono superate se l'allievo vice ispettore consegue un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. 3. Le prove pratiche sono valutate con un giudizio finale di «idoneità» o «non idoneità», salvo che per il conseguimento di particolari esigenze formative non sia diversamente disposto nel Piano della formazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2022-09-09;168#art-112