Capo IV
Art. 103
Corsi di perfezionamento e di specializzazione
In vigore dal 22 nov 2022
1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256.
2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
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