Capo I
Art. 2
Domanda di partecipazione
In vigore dal 22 nov 2022
1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» per i concorsi pubblici e nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno per i concorsi interni esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sulla pagina web istituzionale della Polizia di Stato, per i concorsi pubblici (da ora in poi: sito), ovvero sul portale «Doppiavela», per i concorsi interni (da ora in poi: sito), secondo le modalità stabilite dal bando di concorso.
2. La presentazione della domanda è effettuata mediante accesso al portale dei concorsi della Polizia di Stato (da ora in poi: portale) con le modalità indicate dal bando di concorso, ai sensi degli del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale per l'invio e la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso. I candidati già appartenenti alla Polizia di Stato possono utilizzare, ai medesimi fini, la casella di posta elettronica corporate.
4. Per poter presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve munirsi di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di carta di identità elettronica (CIE) o di altra modalità di accesso certificata prevista dal bando di concorso.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione;
f) di non aver riportato condanne anche non definitive per delitti non colposi, di non aver subito sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., o di non aver assunto la qualità di imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali è stato sottoposto a misura cautelare personale o lo è stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi;
g) di non essere stato o non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
h) di non essere:
1) stato dimesso o espulso per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;
2) stato destinatario della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall'impiego ovvero di non essere sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della stessa sanzione;
3) o essere stato sospeso, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare;
i) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della scuola, dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui è stato o sarà conseguito. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, ad eccezione dei settori del servizio sanitario, di psicologia e di supporto logistico-amministrativo, il possesso di una delle lauree triennali, magistrali o specialistiche, indicate nella Tabella 1, inerente al settore per il quale il candidato concorre, assolve al requisito del possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado; in tale caso il diploma di laurea non è valutato come titolo;
l) il possesso delle abilitazioni e specializzazioni richieste, con l'indicazione della data nelle quali sono state o saranno conseguite;
m) il possesso dell'iscrizione ad albi o elenchi professionali ovvero la data di presentazione della relativa istanza di iscrizione;
n) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause, diverse dall'inidoneità psico-fisica, di espulsione o proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero di destituzione, dispensa o di decadenza dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
o) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice con la rispettiva data di conseguimento, ove prevista;
p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza compatibili di cui all', commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all', comma 14, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a pena del mancato riconoscimento;
q) il settore o il profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia e al ruolo degli ispettori tecnici;
r) la specializzazione utile quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, qualora in possesso di più titoli di specializzazione compresi tra quelli individuati dal bando di concorso;
s) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.
6. Nella domanda di partecipazione al concorso interno, il candidato deve dichiarare, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), f), g), h), numeri 1) e 3), i), o) del comma 5, e nelle lettere l), m), q) e r), ove richiesto, del medesimo comma 5:
a) l'Ufficio o il Reparto presso il quale presta servizio;
b) l'ente matricolare di riferimento;
c) il punteggio conseguito nei rapporti informativi nel periodo indicato dal bando;
d) di non aver riportato le sanzioni disciplinari previste come causa di esclusione dal bando di concorso;
7. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall', devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.
8. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.
Storico versioni
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