Sez. III

Art. 90

Periodo applicativo

In vigore dal 22 nov 2022
1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata è fissata dal Piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso Uffici o Reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del master di cui all', comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite. 2. Il periodo applicativo è finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli del presente regolamento. 3. Al termine del corso, i commissari tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
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Periodo applicativo (Art. 90 Regolamento recante disciplina delle modalita' di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonche' dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale.) — Testo vigente | Portale Normativo