Art. 77 · Commissione degli esami finali
Sez. I

Art. 77

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Commissione degli esami finali

In vigore dal 22 nov 2022
1. La Commissione degli esami finali è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed è composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da un numero di componenti non inferiore a tre. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola. 3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.
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