Art. 15

Titolarità del potere sanzionatorio

In vigore dal 18 nov 2022
1. Il potere sanzionatorio è attribuito al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1603 del codice.
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Titolarità del potere sanzionatorio (Art. 15 Regolamento di disciplina per i cappellani militari, previsto dagli articoli 11 e 14 dell'Intesa sull'assistenza spirituale delle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, e dall'articolo 1555, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.) — Testo vigente | Portale Normativo