Art. 18
Sospensione precauzionale dall'impiego e giurisdizione penale militare
In vigore dal 18 nov 2022
Sospensione precauzionale dall'impiego
e giurisdizione penale militare
1. Al Cappellano militare si applica l'articolo 1576 del codice in materia di sospensione precauzionale dall'impiego, obbligatoria e facoltativa.
2. I Cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare ai sensi dell'articolo 1555, comma 1, del codice.
Storico versioni
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