Art. 13
Infrazione disciplinare e revoca della designazione
In vigore dal 18 nov 2022
1. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e delle norme del presente regolamento. L'infrazione disciplinare, previo avvio della relativa inchiesta formale di cui all'articolo 1601 del codice, può comportare l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 1599 del codice.
2. La facoltà dell'Autorità ecclesiastica di revocare in qualsiasi momento la designazione del Cappellano militare è disciplinata dall'articolo 1577, comma 1, lettera g), del codice.
3. Per gli aspetti propriamente spirituali e pastorali, i Cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare per l'Italia.
Storico versioni
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