Art. 13

Infrazione disciplinare e revoca della designazione

In vigore dal 18 nov 2022
1. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e delle norme del presente regolamento. L'infrazione disciplinare, previo avvio della relativa inchiesta formale di cui all'articolo 1601 del codice, può comportare l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 1599 del codice. 2. La facoltà dell'Autorità ecclesiastica di revocare in qualsiasi momento la designazione del Cappellano militare è disciplinata dall'articolo 1577, comma 1, lettera g), del codice. 3. Per gli aspetti propriamente spirituali e pastorali, i Cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare per l'Italia.
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Infrazione disciplinare e revoca della designazione (Art. 13 Regolamento di disciplina per i cappellani militari, previsto dagli articoli 11 e 14 dell'Intesa sull'assistenza spirituale delle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, e dall'articolo 1555, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.) — Testo vigente | Portale Normativo