Art. 11

Comunicazioni

In vigore dal 18 nov 2022
1. Il Cappellano militare, impedito a prestare il proprio servizio di assistenza spirituale, oltre ad avvisare l'Ordinario militare, informa il Comandante dell'ente dal quale dipende direttamente per servizio. 2. Il Cappellano militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.difesa:decreto:2022-08-31;165#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo