Art. 7
Uso degli abiti ecclesiastici e dell'uniforme
In vigore dal 18 nov 2022
1. I Cappellani militari indossano, di regola, l'abito talare, religioso o il clergyman, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare l'uniforme militare.
2. Apposite disposizioni prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme militare, nonché i casi in cui è possibile ovvero necessario indossarla.
3. Il Cappellano militare deve avere cura particolare dell'uniforme e, nelle situazioni speciali di cui al comma 1, indossarla con decoro, salutando nelle forme prescritte.
Storico versioni
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