Art. 2
Dipendenza per servizio
In vigore dal 18 nov 2022
1. Il Cappellano militare dipende direttamente per servizio dal Comandante dell'ente presso la sede individuata dall'Ordinario militare per l'Italia. Tale dipendenza, di carattere organizzativo, non contempla il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
2. Il Cappellano militare, nell'esercizio del ministero sacerdotale, coadiuva e supporta i Comandanti degli enti, presso cui presta il servizio di assistenza spirituale, nell'individuazione di eventuali situazioni di difficoltà e di disagio del personale, concorrendo a identificarne sinergicamente le possibili soluzioni per il benessere della comunità militare.
3. Il Cappellano militare, in piena comunione di intenti con il Comandante dell'ente dal quale direttamente dipende, concorda le modalità di svolgimento del servizio di assistenza spirituale e la sua personale partecipazione alle attività d'istituto.
4. Il personale religioso, impiegato presso le articolazioni dell'Ordinariato militare, dipende dall'Ordinario militare per l'Italia in funzione dell'incarico svolto.
Storico versioni
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