Art. 12

Applicazione delle disposizioni in materia di disciplina

In vigore dal 18 nov 2022
1. I Cappellani militari sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento di disciplina, dal momento della nomina a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo ai sensi dell'articolo 1587 del codice.
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Applicazione delle disposizioni in materia di disciplina (Art. 12 Regolamento di disciplina per i cappellani militari, previsto dagli articoli 11 e 14 dell'Intesa sull'assistenza spirituale delle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, e dall'articolo 1555, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.) — Testo vigente | Portale Normativo