Art. 17

Procedimento disciplinare

In vigore dal 18 nov 2022
1. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è regolato dal Titolo III, Capo I, Sezione IX del Libro V del codice. 2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal Cappellano militare interessato. 3. Gli aspetti di carattere pratico e organizzativo del procedimento disciplinare sono definiti con una guida tecnica a cura della Direzione generale competente del Ministero della difesa, sentito l'Ordinariato militare per l'Italia.
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Procedimento disciplinare (Art. 17 Regolamento di disciplina per i cappellani militari, previsto dagli articoli 11 e 14 dell'Intesa sull'assistenza spirituale delle Forze armate, fatto a Roma e nella Citta' del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, e dall'articolo 1555, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.) — Testo vigente | Portale Normativo