Art. 7

Specifici compiti attribuiti a CNR, ENEA e OGS

In vigore dal 23 nov 2022
1. Con la convenzione di cui all' sono definiti i compiti specifici attribuiti al CNR, all'ENEA e all'OGS, i quali provvedono a eseguirli avvalendosi di proprie strutture dedicate. 2. In particolare, il CNR ha il compito di: a) assicurare il coordinamento scientifico delle attività, delle strutture e delle unità di ricerca; b) assicurare la raccolta dei risultati e dei dati scientifici, d'intesa con il Ministero e la CSNA; c) assicurare un costante raccordo con l'ENEA e l'OGS per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi; d) monitorare lo stato d'attuazione del PNRA e definire gli eventuali interventi correttivi riferendone annualmente al Ministero e alla CSNA; e) acquisire e organizzare, in un'apposita banca-dati pubblica accessibile gratuitamente e on-line, i risultati delle attività scientifiche derivanti dall'attuazione del PNRA, in conformità alla disciplina relativa ai dati della ricerca ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; f) curare le attività di informazione e comunicazione istituzionale per la diffusione dei risultati conseguiti attraverso le attività svolte in attuazione del PNRA, avvalendosi dei principali strumenti e canali di comunicazione. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale sono, in particolare, finalizzate a: illustrare le attività di ricerca svolte nell'ambito del PNRA; promuovere conoscenze allargate e approfondite sui temi della ricerca in Antartide; favorire la conoscenza dell'impegno italiano e internazionale nella ricerca antartica; promuovere la disseminazione, divulgazione e formazione permanente, con particolare riferimento alle scuole e ai cittadini, sull'importanza degli ambienti antartici. Le spese derivanti dalle attività di cui alla presente lettera non sono poste a carico delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PNRA. 3. L'attuazione delle campagne, le azioni tecniche e logistiche e la responsabilità dell'organizzazione nelle zone operative sono poste in capo all'ENEA, che provvede alla programmazione operativa, alla costruzione e alla gestione degli interventi, all'approvvigionamento dei materiali e dei servizi, e alla manutenzione degli impianti e degli strumenti installati presso le stazioni antartiche. 4. In conseguenza di quanto previsto dall', comma 649, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari e a supporto delle stazioni antartiche, l'OGS è responsabile della gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio «Laura Bassi», al fine di dare sostegno alle campagne attuate da ENEA e da CNR, per quanto concerne la componente marittima, dal punto di vista scientifico e logistico. 5. Le spese del personale delle amministrazioni e degli enti partecipanti alle attività di laboratorio e alle campagne antartiche dell'ENEA, del CNR e dell'OGS sono poste a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione o ente partecipante. Le spese relative alle missioni in Italia e all'estero sono poste a carico dei fondi destinati al PNRA, nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto di cui , comma 2. 6. Gravano, inoltre, sui fondi del PNRA i costi sostenuti per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature destinati a essere trasportati in zone operative e ivi utilizzati. 7. I soggetti attuatori richiedono al Ministero della difesa un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nel rispetto della disciplina vigente in materia e secondo le disponibilità del medesimo Ministero della difesa.
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