Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 nov 2022
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», , comma 552, e in particolare il secondo e il terzo periodo;
Visto il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963;
Vista la legge 10 giugno 1985, n. 284, recante «Programma nazionale di ricerche in Antartide»;
Visto il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide, concluso a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, e i relativi annessi;
Vista la legge 27 novembre 1991, n. 380, recante «Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide»;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», e in particolare l', comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l';
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'articolo 35;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l', commi 1, 2 e 3;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 11 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell' della legge 27 settembre 2007, n. 165», e in particolare l', comma 2;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l', comma 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 24-ter;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2011, n. 27, recante «Rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, delle procedure del programma di ricerche in Antartide nonché delle modalità di attuazione e della disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 21 ottobre 2020 (n. 786);
Dato atto della necessità di procedere alla individuazione delle modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), all'individuazione dei soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA e dei meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del PNRA medesimo, anche nel quadro della più ampia strategia di programmazione della politica nazionale della ricerca;
Acquisiti i concerti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della transizione ecologica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 200/2022, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 20 aprile 2022, prot. 525;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per «Ministro» e «Ministero», rispettivamente, il Ministro dell'università e della ricerca, e il Ministero dell'università e della ricerca;
b) per «Trattato», il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963;
c) per «Sistema del Trattato sull'Antartide», il Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963; la Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 149; la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 17 e il Protocollo sulla protezione ambientale al trattato antartico, con annessi ed atto finale, fatto a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, nonché i provvedimenti internazionali adottati in base a tali provvedimenti;
d) per «PNRA», il Programma nazionale di ricerche in Antartide;
e) per «CSNA», la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide;
f) per «AEA», le Azioni esecutive annuali del PNRA.
Storico versioni
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