Art. 3

Attività non comprese nel PNRA

In vigore dal 23 nov 2022
1. Il Ministero può promuovere, sentito il parere della CSNA, in accordo con i soggetti attuatori, il supporto di specifiche attività in coerenza con gli obiettivi strategici del PNRA. 2. Le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nel PNRA, sono autorizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero, previo accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal Trattato, delle finalità scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza. L'autorizzazione di cui al presente comma indica le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.
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