Art. 4

Finanziamento e controllo

In vigore dal 23 nov 2022
1. Il Ministro, in sede di approvazione del PNRA, individua le quote di finanziamento annuali e triennali nei limiti degli stanziamenti disposti. 2. Con decreto del Ministero è ripartito lo stanziamento annuale per il PNRA di cui all' tra i soggetti attuatori di cui all', sulla base delle quote previste dal PNRA approvato e delle AEA. 3. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse reca, ove previsto per l'intervento oggetto di finanziamento, l'indicazione del codice unico di progetto, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 11. 4. Con il decreto di cui all', comma 1, sono definite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRA. 5. Il Ministero può richiedere a ciascuno dei soggetti attuatori atti, informazioni e dati necessari ai fini della rendicontazione, del monitoraggio, del controllo e dell'utilizzo delle risorse erogate, fermo restando quanto previsto dall', comma 2, lettera d). 6. Il Ministro: a) vigila sull'attuazione del PNRA nel rispetto delle norme previste dal Trattato; b) determina, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il trattamento di missione spettante al personale impegnato in Antartide; c) emana direttive e disposizioni per l'attuazione e il controllo del PNRA.
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