Art. 2
Programma nazionale di ricerche in Antartide
In vigore dal 23 nov 2022
1. Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia alle attività regolate dal Sistema del Trattato sull'Antartide e in particolare da quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato, e la prosecuzione del PNRA, con decreto del Ministro, in coerenza anche con il Programma nazionale delle ricerche, è approvato il PNRA elaborato dalla CSNA di cui all'.
2. Il PNRA individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici nonché le AEA, e propone e motiva il relativo fabbisogno di risorse finanziarie e umane per ciascun anno di riferimento. Il PNRA è articolato su base triennale e può essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro, su proposta della CSNA ai sensi dell', comma 8, lettera b).
3. Le AEA, indicate in apposita sezione del PNRA, individuano e specificano le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia, i supporti tecnico-logistici disponibili e necessari per l'attuazione del PNRA, le risorse umane e finanziarie occorrenti, con la puntuale indicazione delle spese, dei tempi e dei modi attuativi indicati in appositi cronogrammi delle attività.
4. Il Ministero finanzia le attività di ricerca scientifica e tecnologica di cui al comma 3 attraverso l'emanazione di bandi pubblici per progetti di ricerca rivolti alle università e agli enti di ricerca pubblici e privati nazionali. Fatti salvi ulteriori specifici criteri individuati dai singoli bandi, i progetti di ricerca di cui al presente comma sono valutati e selezionati sulla base dei seguenti criteri:
a) adeguatezza scientifica, culturale e tecnica del progetto di ricerca;
b) risorse umane e strumentali impiegate per la realizzazione dei progetti di ricerca;
c) coerenza del progetto di ricerca con gli obiettivi degli interventi e dei programmi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca:decreto:2022-07-20;170#art-2