Art. 8
Patrimonio del PNRA
In vigore dal 23 nov 2022
1. I beni acquisiti con i finanziamenti pubblici del PNRA sono iscritti in una specifica sezione dell'inventario dell'ENEA e costituiscono patrimonio del PNRA. I beni di cui al presente comma sono classificati in conto d'ordine nello stato patrimoniale dell'ENEA.
2. Gli adempimenti connessi all'iscrizione dei beni, delle infrastrutture e delle strumentazioni, che costituiscono il patrimonio del PNRA, sono posti a carico dei soggetti attuatori e del finanziamento del programma.
Storico versioni
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