Capo VIII
Art. 21
Imprese che adottano il sistema monistico
In vigore dal 1 nov 2022
1. Agli esponenti che non siano componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applicano i requisiti di professionalità previsti dall', coerentemente con la funzione svolta da ciascuno di essi; quelli qualificati come indipendenti ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari possiedono i requisiti di indipendenza previsti all'.
2. Ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione si applica l' e, con riferimento ai requisiti di indipendenza, l'; il divieto di cui all', comma 1, lettera c) non opera se l'incarico di consigliere di amministrazione è stato ricoperto come componente del comitato per il controllo sulla gestione nell'impresa. È consentito ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione di assumere la carica di sindaco o di consigliere di sorveglianza presso più società del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice.
3. Ai casi di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dall', comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-05-02;88#art-21