Capo V
Art. 16
Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa
In vigore dal 1 nov 2022
1. Salvo quanto previsto all', ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:
a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
b) n. 4 incarichi non esecutivi.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1, si include l'incarico ricoperto nell'impresa.
3. L'organo competente pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all', comma 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-05-02;88#art-16