Capo III
Art. 11
Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi
In vigore dal 1 nov 2022
Valutazione dell'adeguata composizione
collettiva degli organi
1. Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell' e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina.
2. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali:
a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell';
b) definire e attuare idonei piani di formazione.
3. Se le misure di cui al comma 2 non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.
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