Capo III

Art. 11

Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi

In vigore dal 1 nov 2022
Valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi 1. Ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi indicati nell' e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. 2. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'; b) definire e attuare idonei piani di formazione. 3. Se le misure di cui al comma 2 non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2022-05-02;88#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo