Capo VII
Art. 20
Requisiti degli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione locale e delle particolari mutue assicuratrici
In vigore dal 1 nov 2022
1. Agli esponenti aziendali delle imprese di assicurazione locale di cui all'articolo 51-ter del Codice e delle imprese di mutua assicurazione di cui all'articolo 52 del Codice si applicano gli del presente decreto. I requisiti di professionalità di cui agli trovano applicazione con la riduzione:
a) da tre ad un anno della durata minima dell'esperienza richiesta dall', commi 1 e 2 e dall', commi 1 e 2;
b) da cinque a tre anni della durata minima dell'esperienza richiesta dall', comma 3 e dall', comma 3.
2. Ai titolari e ai soggetti che svolgono funzioni fondamentali delle imprese di cui al comma 1 si applica l' del presente decreto in coerenza con la disciplina alle stesse applicabile e secondo quanto definito dalle imprese stesse nelle politiche in materia di idoneità alla carica sulla base del principio di proporzionalità.
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