Capo IX
Art. 24
Verifica dell'autorità di vigilanza competente
In vigore dal 1 nov 2022
1. Ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice, l'IVASS, secondo modalità e termini da essa stabiliti, valuta l'idoneità degli esponenti, dei titolari di funzioni fondamentali, l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche sulla base dell'analisi compiuta dall'organo competente per la verifica, nonché delle eventuali misure correttive adottate dall'impresa, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'.
2. L'IVASS, fermi i poteri attribuiti ai sensi del Codice e delle relative disposizioni attuative, può pronunciare la decadenza negli stessi casi e sulla base dei medesimi criteri previsti dal presente decreto per le valutazioni degli organi competenti.
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