Capo X

Art. 26

Norme transitorie ed entrata in vigore

In vigore dal 1 nov 2022
1. Ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore, fissata per il 1° novembre 2022. È considerato nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data. 2. Per i titolari delle funzioni fondamentali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, le valutazioni di cui all' vengono effettuate entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data. 3. Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina. 4. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. È considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo. 5. Nelle imprese diverse dalle imprese di maggiore dimensione e complessità operativa per il primo rinnovo avvenuto tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza del primo anno successivo a tale data: i) in deroga a quanto previsto dall', comma 1, lettera f), possono assumere la carica di amministratore indipendente coloro che hanno rivestito la carica di amministratore indipendente per non più di dodici anni negli ultimi quindici presso l'impresa; ii) l', comma 1, lettera g), non si applica. 6. Per le imprese diverse dalle imprese di maggiori dimensioni e complessità operativa, l'adeguamento alla quota di genere di cui all', comma 3, è assicurato nella misura di almeno il 20% dei componenti dell'organo non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro la scadenza del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto; per i rinnovi successivi, e comunque non oltre la scadenza del sesto anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, anche a queste imprese si applica la quota del 33 per cento. 7. Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2022.
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