Capo VI
Art. 19
Norme applicabili ai titolari delle funzioni fondamentali e a coloro che svolgono funzioni fondamentali
In vigore dal 1 nov 2022
1. Ai titolari delle funzioni fondamentali delle imprese, secondo quanto previsto dall', si applicano gli .
2. Si applica inoltre l', limitatamente al comma 1, ad eccezione del rinvio, ivi contenuto, agli , e ai commi 2 e 5. La valutazione del criterio della competenza può essere omessa per i titolari delle funzioni fondamentali che abbiano maturato nel medesimo incarico un'esperienza di almeno tre anni negli ultimi sei anni, in una impresa di maggiori dimensioni o complessità operativa.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 76 del Codice, le imprese definiscono la disciplina applicabile, secondo proporzionalità, a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle politiche di idoneità alla carica previste dalle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice.
4. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 30-septies del Codice e dalle disposizioni dell'IVASS in materia di governo societario attuative dell'articolo 30 del Codice, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nelle ipotesi di esternalizzazione o sub-esternalizzazione delle funzioni fondamentali, ivi richiamate.
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